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La tutela del diritto all’assistenza

Cos’è e cosa prevede il diritto all’assistenza? Cosa ha deliberato la legislazione italiana in materia? E come si inseriscono in questo contesto i LEA (livelli essenziali di assistenza)? Di questo si è parlato nel seminario “Diritti e doveri sociali: forme di esigibilità e di tutela” svoltosi nei giorni scorsi a Malosco, sede estiva della Fondazione “E. Zancan” di Padova, che ha ospitato per l’occasione docenti universitari, dirigenti di servizi, rappresentanti sindacali. Numerose sono state le questioni poste sul tavolo: la tutela del diritto all’assistenza è stata approfondita sotto l’aspetto sia giuridico sia organizzativo e gestionale e anche finanziario.

A moderare il seminario è stato chiamato Maurizio Giordano, consigliere della Corte dei Conti, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) e componente del Cda della Fondazione Zancan. “La radice del diritto all’assistenza si ritrova negli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione – spiega l’esperto – e si è cominciata a declinare con gli articoli 1, 2 e 22 della legge 328/2000 sulla base di una garanzia dei livelli essenziali di assistenza per i cittadini. Questa scelta è stata resa effettiva dalla riforma costituzionale del 2001, garantendo l’uguaglianza su base nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti sociali e civili, con il potere sostitutivo della Stato quando essi non siano garantiti, con il fondo perequativo”. In seguito, la legge sul federalismo fiscale è andata oltre, stabilendo che tali livelli siano obbligatoriamente garantiti dalle Regioni con le proprie entrate e con le integrazioni a carico del Fondo perequativo nazionale. Ma soprattutto, “i LEA non sono più condizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie, bensì queste devono essere previste contestualmente ai livelli, garantendone quindi l’effettiva erogazione”.

Giordano sottolinea poi come sia necessario distinguere tra un generale diritto sociale all’assistenza e i diritti relativi a specifici servizi o prestazioni: “I LEA in quanto processo di servizio vedono il cittadino titolare di una posizione di ‘diritto soggettivo’ o di ‘interesse legittimo’ a seconda della fase del processo: si ha il diritto/interesse di accesso dei cittadini alla valutazione da parte di una “porta unica” dedicata, come il segretariato sociale, alla valutazione pluriprofessionale, all’accesso al servizio o alla prestazione, alla valutazione di efficacia”. E conclude: “Accanto alle forme ordinarie di tutela giurisdizionale (come il giudice ordinario o quello amministrativo) esistono forme alternative, tra cui il difensore civico e le carte dei servizi, che devono essere potenziate per una giustizia in tempi reali e garantiti. A questo fine devono essere valorizzate le diverse forme di rappresentanza e tutela come i sindacati, associazioni di promozione sociale, i patronati, il volontariato.