Per le organizzazioni di volontariato che svolgono anche attività di tipo commerciale esiste attualmente una certa confusione normativa che rischia di creare disagi e problemi. Ad esempio, potrebbero esistere organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato e contemporaneamente Onlus e, al contrario, Odv che, pur essendo iscritte nei primi, non possono essere considerate Onlus. Per cercare di fare chiarezza su questo tema delicato la Fondazione “E. Zancan” di Padova e la Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari e di perfezionamento di Pisa – in collaborazione con CSVnet, Università del Terzo Settore, Confederazione Misericordie d’Italia, Fondazione Volontariato e Partecipazione di Lucca, Centro Nazionale per il Volontariato e con il patrocinio dell’Agenzia per le Onlus – hanno organizzato un seminario di ricerca a invito dal titolo «Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e produttive», in corso a Malosco, in Trentino, fino al 7 luglio.
Il seminario tende a dare risposta ai problemi emersi in relazione alla regolamentazione giuridica delle attività poste in essere dalle organizzazioni di volontariato con specifico riferimento a quelle che hanno risvolti di tipo commerciale. Il problema trae origine, a livello normativo, dalla previsione della legge n. 266/1991, che non esclude la possibilità per queste organizzazioni di svolgere attività commerciale, a patto che siano “marginali”. Il decreto del ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 ha poi stabilito la tipologia di attività esercitabili, specificando che devono essere connesse alla realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione e senza l’impiego di “mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato”. Più recentemente, con il decreto legge ‘anticrisi’ (decreto legge n. 18529.11.2008, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2), si è prevista l’esclusione dallo status di Onlus di diritto per quelle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali e produttive marginali ulteriori rispetto a quelle indicate nel D.M. 25 maggio 1995, creando un dubbio ulteriore sulla possibile esistenza di due tipi di organizzazioni di volontariato. La conseguenza di questa situazione è che attualmente alcune OdV che gestiscono servizi creano società commerciali con il compito di svolgere queste attività.
“Il nostro obiettivo è di cercare, attraverso questo seminario, un chiarimento per poter offrire un quadro di riferimento certo alle organizzazioni di volontariato – spiega Emanuele Rossi, professore di diritto costituzionale alla Scuola Superiore S. Anna e consigliere dell’Agenzia per le Onlus –. In questo modo le organizzazioni potranno sapere se svolgendo attività commerciali in misura non marginale potranno comunque continuare non solo a esistere ma anche a essere riconosciute come organizzazioni di volontariato, con i benefici che questo comporta, in primis la possibilità di svolgere attività con gli enti pubblici”. Il secondo obiettivo è poi di “capire le implicazioni generali della normativa, in riferimento al sistema attuale di welfare. Nel passaggio dal welfare gestito dalle istituzioni pubbliche a quello gestito attraverso forme contrattuali, i soggetti terzi si trovano nella condizione di garantire i servizi, ma il rischio è che ciò porti a un indebolimento dei diritti delle persone, non più garantite dagli enti pubblici ma da enti privati. In questa condizione, dove il terzo settore è radicato i diritti sono comunque garantiti, dove invece è meno presente è più difficile tutelarli. Tutto questo ci pone delle domande: “Verso dove stiamo andando? Verso quale modello di welfare? Quale sarà il ruolo di organizzazioni in questo sistema? Se e come i diritti delle persone saranno tutelati?”.